BENEDIZIONI, C'È LA SOSPENSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO
8 Marzo 2016
Servizio di Alessio Bertini
BOLOGNA. Il presidente della 6/a sezione del consiglio di Stato ha accolto la sospensiva, richiesta dal Ministero della Pubblica istruzione, degli effetti della decisione del Tar dell'Emilia-Romagna che un mese fa aveva annullato la delibera con cui un consiglio d'istituto di Bologna aveva autorizzato le benedizioni a scuola. Lo rendono noto il comitato Scuola e costituzione e alcuni insegnanti e genitori che avevano fatto ricorso un anno fa contro le benedizioni. L'udienza nel merito è stata fissata per il 28 aprile. Il ricorso al Consiglio di Stato era stato presentato dal ministero e dalla scuola, l'istituto comprensivo 20, attraverso l'avvocatura generale dello Stato, e chiedeva l'annullamento della sentenza del Tar, previa sospensiva. "Non conosciamo la motivazione del decreto - dicono genitori, insegnanti e comitato - Ma il provvedimento risulta incomprensibile, non essendovi in questo caso nulla da sospendere, se non il valore e l'autorevolezza di precedente giurisprudenziale della decisione del Tar". (Ansa)
BOLOGNA. Il presidente della 6/a sezione del consiglio di Stato ha accolto la sospensiva, richiesta dal Ministero della Pubblica istruzione, degli effetti della decisione del Tar dell'Emilia-Romagna che un mese fa aveva annullato la delibera con cui un consiglio d'istituto di Bologna aveva autorizzato le benedizioni a scuola. Lo rendono noto il comitato Scuola e costituzione e alcuni insegnanti e genitori che avevano fatto ricorso un anno fa contro le benedizioni. L'udienza nel merito è stata fissata per il 28 aprile. Il ricorso al Consiglio di Stato era stato presentato dal ministero e dalla scuola, l'istituto comprensivo 20, attraverso l'avvocatura generale dello Stato, e chiedeva l'annullamento della sentenza del Tar, previa sospensiva. "Non conosciamo la motivazione del decreto - dicono genitori, insegnanti e comitato - Ma il provvedimento risulta incomprensibile, non essendovi in questo caso nulla da sospendere, se non il valore e l'autorevolezza di precedente giurisprudenziale della decisione del Tar". (Ansa)
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